Ordinanza 207/1972 (ECLI:IT:COST:1972:207)
Massima numero 6477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 207/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI PER I TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ARTT. 20 E 21, E R.D.L. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 33. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
ORD. 207/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI PER I TRIBUTI ERARIALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1639, ARTT. 20 E 21, E R.D.L. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 33. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Secondo i principi affermati nella sentenza n. 10 del 1969, e ribaditi in numerose sentenze e ordinanze successive, le commissioni per i tributi erariali, non essendo organi giurisdizionali, non sono legittimate a promuovere, innanzi alla Corte costituzionale, giudizi sulla costituzionalita' di leggi. Va percio' dichiarata manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Pistoia, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono, in relazione ai trasferimenti di ricchezza, l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.
Secondo i principi affermati nella sentenza n. 10 del 1969, e ribaditi in numerose sentenze e ordinanze successive, le commissioni per i tributi erariali, non essendo organi giurisdizionali, non sono legittimate a promuovere, innanzi alla Corte costituzionale, giudizi sulla costituzionalita' di leggi. Va percio' dichiarata manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Pistoia, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono, in relazione ai trasferimenti di ricchezza, l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23