Sentenza 210/1972 (ECLI:IT:COST:1972:210)
Massima numero 6480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6481


Titolo
SENT. 210/72 A. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI PENALI - ESCLUSIONE - RISERVA ALLO STATO - RAPPORTI TRA LEGGI REGIONALI E LEGGI PENALI STATALI.

Testo
Il principio della riserva penale dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio, invece, e' osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla costituzione alle regioni si armonizza col principio dell'unita' dello Stato, nel suo aspetto di unita' dell'ordinamento penale, e col principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed e' ottemperato il principio della irretroattivita' della legge penale, giacche' la legge regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva. Ne' gli accennati principi escludono che la legge regionale possa richiamare una norma penale in bianco, la quale, come e' proprio della sua natura, sara' applicabile in quanto integrata nella sua parte precettiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte