Sentenza 210/1972 (ECLI:IT:COST:1972:210)
Massima numero 6481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6480


Titolo
SENT. 210/72 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - BELLEZZE NATURALI - PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE - LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1956, N. 6, ART. 12 - SANZIONI PER I CONTRAVVENTORI - RICHIAMO AL CODICE PENALE - NON CREA UNA NUOVA FATTISPECIE DI REATO, MA INDIVIDUA UNA SERIE DI COMPORTAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PREVISIONE DELL'ARTICOLO 734 DI QUELLO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DELLA LEGISLAZIONE PENALE ALLO STATO NE' GLI ARTT. 3, 5 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia. Inoltre, cosi' operando, il legislatore regionale non ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ordinanza, giacche' al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte