Sentenza 211/1972 (ECLI:IT:COST:1972:211)
Massima numero 6485
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 211/72 D. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA DENUNCIA DI DANNI ARRECATI ALLO STATO - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 53; R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ART. 83; D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 20 - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' IN QUANTO SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE APPLICATIVA A SOGGETTI NON CONTEMPLATI IN QUELLE NORME - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, NEL CORSO DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CON LO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 211/72 D. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA DENUNCIA DI DANNI ARRECATI ALLO STATO - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 53; R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ART. 83; D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 20 - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' IN QUANTO SUSCETTIBILI DI ESTENSIONE APPLICATIVA A SOGGETTI NON CONTEMPLATI IN QUELLE NORME - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, NEL CORSO DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CON LO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 53 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che stabiliscono a carico dei funzionari statali e dei ministri una sanzione patrimoniale di importo corrispondente al danno cagionato allo Stato, per l'omessa denuncia del fatto dannoso; tali norme, anche se applicate a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, non violano le riserve di legge di cui agli artt. 23 e 25 della Costituzione, sia perche', l'art. 25, che riguarda unicamente la materia penale, non ha alcuna attinenza con le dedotte questioni di legittimita', sia perche' il legittimo uso dello strumento della interpretazione, con cui le ipotesi previste dalle norme impugnate sono state estese ad altre prima non previste, in quanto non prevedibili, ma identiche nei presupposti, esclude la violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 53 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che stabiliscono a carico dei funzionari statali e dei ministri una sanzione patrimoniale di importo corrispondente al danno cagionato allo Stato, per l'omessa denuncia del fatto dannoso; tali norme, anche se applicate a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, non violano le riserve di legge di cui agli artt. 23 e 25 della Costituzione, sia perche', l'art. 25, che riguarda unicamente la materia penale, non ha alcuna attinenza con le dedotte questioni di legittimita', sia perche' il legittimo uso dello strumento della interpretazione, con cui le ipotesi previste dalle norme impugnate sono state estese ad altre prima non previste, in quanto non prevedibili, ma identiche nei presupposti, esclude la violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte