Sentenza 211/1972 (ECLI:IT:COST:1972:211)
Massima numero 6486
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6482  6483  6484  6485  6487  6488


Titolo
SENT. 211/72 E. IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA DENUNCIA DI DANNI ARRECATI ALLO STATO - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 44 E SEGG.; R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ARTT. 82 E 83; D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ARTT. 18 E 19; R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ARTT. 43 E SEGUENTI - ASSUNTA LESIONE DEGLI ARTT. 5, 24, 25, 33, 42, 97, 102 E 103 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE NEL CORSO DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CON LO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 5, 24, 25, 33, 42, 97, 102 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale, degli artt. 44 e seguenti del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 18 e 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 43 e seguenti del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, limitatamente a quanto attiene alla loro applicazione nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia perche', come' stato ritenuto dalla Corte con la sent. n. 110 del 1970, la competenza della Corte dei conti, in materia di contabilita' pubblica, sussiste anche nei confronti delle Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale, senza che occorrano particolari norme legislative di applicazione. Cfr.: S. 110/70.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte