Sentenza 211/1972 (ECLI:IT:COST:1972:211)
Massima numero 6487
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 211/72 F. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - CONTABILITA' PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 103, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - PRECETTIVITA' IMMEDIATA - COMPETENZA DELLA CORTE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - AZIONE DI UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - LEGITTIMITA'.
SENT. 211/72 F. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - CONTABILITA' PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 103, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - PRECETTIVITA' IMMEDIATA - COMPETENZA DELLA CORTE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - AZIONE DI UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - LEGITTIMITA'.
Testo
L'art. 103, secondo comma, della Costituzione, allorche' ha riconfermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica, ha richiamato tutto l'istituto cosi' come esso era ed e' regolato dalle norme relative, ivi compreso il potere del Procuratore generale di agire di ufficio: pertanto, ammessa la competenza della Corte dei conti nei confronti delle Regioni, va automaticamente riconosciuto anche al Procuratore generale il potere di agire di ufficio nei confronti delle Regioni.
L'art. 103, secondo comma, della Costituzione, allorche' ha riconfermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica, ha richiamato tutto l'istituto cosi' come esso era ed e' regolato dalle norme relative, ivi compreso il potere del Procuratore generale di agire di ufficio: pertanto, ammessa la competenza della Corte dei conti nei confronti delle Regioni, va automaticamente riconosciuto anche al Procuratore generale il potere di agire di ufficio nei confronti delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte