Sentenza 212/1972 (ECLI:IT:COST:1972:212)
Massima numero 6489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6490  6491


Titolo
SENT. 212/72 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1969, N. 13, ART. 1 - RISERVE DI CACCIA COSTITUITE DI DIRITTO NEL TERRITORIO REGIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO EX ART. 4 DELLO STATUTO REGIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, con il quale i territori di cui all'elenco allegato alla legge sono stati costituiti, di diritto, in riserva di caccia, in quanto, essendo la caccia un'attivita' che non e' protetta dall'ordinamento giuridico come diritto soggettivo ma che trova il suo limite nell'interesse pubblico, e non esistendo, del pari, un diritto alla riserva, il legislatore regionale poteva disporre una tutela diretta del predetto interesse pubblico senza violare il principio generale del giusto procedimento, al cui rispetto e' vincolato dall'art. 4 dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte