Sentenza 139/2020 (ECLI:IT:COST:2020:139)
Massima numero 43512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  10/06/2020;  Decisione del  10/06/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43510  43511


Titolo
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Potere del giudice di disporre la misura nella fase delle indagini preliminari - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione della finalità rieducativa della pena e del favor per la protezione della gioventù - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non prevede che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari. Il differente trattamento riservato dal legislatore al minore rispetto all'adulto non appare irragionevole in ragione dell'eterogeneità delle fattispecie in comparazione. L'anticipazione procedimentale delle relative valutazioni, coerente con la natura "negoziale" della messa alla prova dell'adulto e con l'oggettiva delimitazione edittale dei reati compatibili, non sarebbe, infatti, altrettanto per la messa alla prova del minore, poiché quest'ultima, rientrando nell'esclusiva discrezionalità del giudice e potendo riguardare anche reati di elevata gravità, presuppone quantomeno una definizione approssimativa dei fatti, sintomatici delle reali necessità rieducative del minore indagato. Inoltre, lungi dall'ostacolare il finalismo rieducativo e la protezione della gioventù, l'assegnazione della messa alla prova del minore al giudice dell'udienza preliminare e non anche al giudice per le indagini preliminari appare invece conforme a tali parametri, poiché assicura che le valutazioni personalistiche implicate dall'istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 68 del 2019, n. 1 del 2015, n. 310 del 2008, n. 272 del 2000, n. 311 del 1997, n. 135 del 1995 e n. 125 del 1995; ordinanze n. 330 del 2003 e n. 172 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 28  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte