Sentenza 212/1972 (ECLI:IT:COST:1972:212)
Massima numero 6490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 212/72 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITE COSTITUITO DAI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - FINALITA' - NON PRECLUDE ALLA LEGGE REGIONALE DI DISPORRE UNA TUTELA DIRETTA NELL'INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA DI CACCIA.
SENT. 212/72 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITE COSTITUITO DAI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - FINALITA' - NON PRECLUDE ALLA LEGGE REGIONALE DI DISPORRE UNA TUTELA DIRETTA NELL'INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA DI CACCIA.
Testo
Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza legislativa regionale, in quanto principio generale dell'ordinamento dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, la imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge, avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni accertamenti e la possibilita' per i privati di esporre le proprie ragioni. Cio' che esclude che il legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente quest'ultimo, senza la necessita', ove esse non incidano sui diritti soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la legge.
Il principio del giusto procedimento, che limita la competenza legislativa regionale, in quanto principio generale dell'ordinamento dello Stato, corrisponde all'esigenza che, ove la legge disponga limitazioni di preesistenti diritti soggettivi o del loro esercizio, la imposizione dei vincoli nei casi concreti, in attuazione della legge, avvenga di regola attraverso un procedimento che assicuri gli opportuni accertamenti e la possibilita' per i privati di esporre le proprie ragioni. Cio' che esclude che il legislatore regionale, nella valutazione dell'interesse pubblico, possa emanare delle norme e adottare delle misure che tutelino direttamente quest'ultimo, senza la necessita', ove esse non incidano sui diritti soggettivi, di un procedimento amministrativo che renda operativa la legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte