Sentenza 212/1972 (ECLI:IT:COST:1972:212)
Massima numero 6491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 212/72 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1969, N. 13, ART. 3 - RISERVA DI CACCIA NEL TERRITORIO REGIONALE - GESTIONE AFFIDATA ALL'ORGANO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 212/72 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1969, N. 13, ART. 3 - RISERVA DI CACCIA NEL TERRITORIO REGIONALE - GESTIONE AFFIDATA ALL'ORGANO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, che affida la gestione delle riserve di diritto istituite dall'articolo 1 della medesima legge all'organo regionale della Federazione italiana della caccia.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, che affida la gestione delle riserve di diritto istituite dall'articolo 1 della medesima legge all'organo regionale della Federazione italiana della caccia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte