Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ARTT. 58, PRIMO COMMA, E 59, PRIMO, TERZO E QUARTO COMMA - TRATTAMENTO DI PENSIONE - ASSERITO CARATTERE PEGGIORATIVO - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI SULLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/72 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ARTT. 58, PRIMO COMMA, E 59, PRIMO, TERZO E QUARTO COMMA - TRATTAMENTO DI PENSIONE - ASSERITO CARATTERE PEGGIORATIVO - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI SULLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Se e' vero che per effetto degli artt. 58, primo comma, e 59, primo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, gli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di preminente interesse nazionale - che prima erano iscritti alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale a carico delle quali liquidavano due distinte pensioni - sono ora iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria, e' pur vero pero' che la cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittima non ha comportato un peggioramento del trattamento di quiescenza, considerato il massimale pensionistico stabilito dall'ultimo comma dell'art. 66, e che la contribuzione complessiva non ha subito alcun aumento rispetto alla precedente. I contributi sono poi stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto per il personale amministrativo, e non sono d'altra parte raffrontabili con quelli minori dovuti dal personale dipendente degli armatori liberi trattandosi di situazioni del tutto diverse ed essendo le pensioni della Gestione marittimi inferiori a quelle a carico della Gestione speciale perche' liquidate, a differenza di queste ultime, sulle retribuzioni medie tabellari e non gia' su quelle effettive. Pertanto, non sono in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. ne' le succitate disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 legge n. 658 del 1967, ne' quelle sulle aliquote contributive contenute nel successivo art. 62, primo e secondo comma. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.
Se e' vero che per effetto degli artt. 58, primo comma, e 59, primo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, gli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di preminente interesse nazionale - che prima erano iscritti alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale a carico delle quali liquidavano due distinte pensioni - sono ora iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria, e' pur vero pero' che la cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittima non ha comportato un peggioramento del trattamento di quiescenza, considerato il massimale pensionistico stabilito dall'ultimo comma dell'art. 66, e che la contribuzione complessiva non ha subito alcun aumento rispetto alla precedente. I contributi sono poi stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto per il personale amministrativo, e non sono d'altra parte raffrontabili con quelli minori dovuti dal personale dipendente degli armatori liberi trattandosi di situazioni del tutto diverse ed essendo le pensioni della Gestione marittimi inferiori a quelle a carico della Gestione speciale perche' liquidate, a differenza di queste ultime, sulle retribuzioni medie tabellari e non gia' su quelle effettive. Pertanto, non sono in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. ne' le succitate disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 legge n. 658 del 1967, ne' quelle sulle aliquote contributive contenute nel successivo art. 62, primo e secondo comma. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte