Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6492  6494  6495  6496  6497  6498  6499  6500  6501  6502  6503


Titolo
SENT. 213/72 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - REGIME PREVIDENZIALE - MODIFICABILITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - LIMITE EX ART. 38, SECONDO COMMA, COST..

Testo
Non e' contestabile il potere del legislatore ordinario di modificare un regime previdenziale, purche' non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte