Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 65, PRIMO COMMA, LETT. A - DIRITTO A PENSIONE - REQUISITI - IDENTITA' CON QUELLI PREVISTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DAL TESTO UNICO N. 2109 DEL 1962 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/72 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 65, PRIMO COMMA, LETT. A - DIRITTO A PENSIONE - REQUISITI - IDENTITA' CON QUELLI PREVISTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DAL TESTO UNICO N. 2109 DEL 1962 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La modifica introdotta dall'art. 65, primo comma, lett. a), della legge 27 luglio 1967, n. 658 - col quale sono stati stabiliti per il personale di stato maggiore navigante gli stessi requisiti per il diritto a pensione gia' previsti per il solo personale amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962 - e' la necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittimi e della equiparazione di detto personale agli amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria. Ne' e' possibile istituire un confronto con i requisiti, in parte diversi, previsti per il diritto a pensione degli iscritti alla Gestione marittimi, perche' il rapporto di lavoro degli ufficiali dello stato maggiore navigante differisce notevolmente dal rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli armatori liberi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che per il vecchio ordinamento erano sufficienti quindici anni di servizi utili per conseguire il diritto a pensione e per il personale addetto al servizio di macchina vi era altresi' la possibilita' di andare in pensione prima del sessantesimo anno di eta'.
La modifica introdotta dall'art. 65, primo comma, lett. a), della legge 27 luglio 1967, n. 658 - col quale sono stati stabiliti per il personale di stato maggiore navigante gli stessi requisiti per il diritto a pensione gia' previsti per il solo personale amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962 - e' la necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittimi e della equiparazione di detto personale agli amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria. Ne' e' possibile istituire un confronto con i requisiti, in parte diversi, previsti per il diritto a pensione degli iscritti alla Gestione marittimi, perche' il rapporto di lavoro degli ufficiali dello stato maggiore navigante differisce notevolmente dal rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli armatori liberi. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che per il vecchio ordinamento erano sufficienti quindici anni di servizi utili per conseguire il diritto a pensione e per il personale addetto al servizio di macchina vi era altresi' la possibilita' di andare in pensione prima del sessantesimo anno di eta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte