Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6492  6493  6494  6496  6497  6498  6499  6500  6501  6502  6503


Titolo
SENT. 213/72 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIRITTO A PENSIONE - REQUISITI PER IL SUO CONSEGUIMENTO - MODIFICABILITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - LIMITI EX ART. 38, SECONDO COMMA, COST..

Testo
E' sempre consentito al legislatore ordinario di modificare i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, purche' non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte