Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIRITTO A PENSIONE - REQUISITI PER IL SUO CONSEGUIMENTO - MODIFICABILITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - LIMITI EX ART. 38, SECONDO COMMA, COST..
SENT. 213/72 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIRITTO A PENSIONE - REQUISITI PER IL SUO CONSEGUIMENTO - MODIFICABILITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - LIMITI EX ART. 38, SECONDO COMMA, COST..
Testo
E' sempre consentito al legislatore ordinario di modificare i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, purche' non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
E' sempre consentito al legislatore ordinario di modificare i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, purche' non si violi il disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte