Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 66, QUINTO COMMA - INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICIALI - COMPUTO SOLO PARZIALE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL LAVORO STRAORDINARIO PER I FUNZIONARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/72 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 66, QUINTO COMMA - INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICIALI - COMPUTO SOLO PARZIALE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL LAVORO STRAORDINARIO PER I FUNZIONARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In materia di previdenza marinara, essendo l'indennita' di rappresentanza per gli ufficiali dello stato maggiore navigante molto piu' elevata della indennita' sostitutiva del lavoro straordinario corrisposta ai funzionari, si rende necessario, proprio per il principio di uguaglianza, computare detta indennita', nella retribuzione pensionabile, per una parte e non gia' per l'intero. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 66, quinto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale l'indennita' di rappresentanza per gli ufficiali viene computata, ai fini suddetti, per circa un terzo del suo ammontare, mentre l'indennita' sostitutiva del lavoro straordinario per i funzionari viene computata per intero.
In materia di previdenza marinara, essendo l'indennita' di rappresentanza per gli ufficiali dello stato maggiore navigante molto piu' elevata della indennita' sostitutiva del lavoro straordinario corrisposta ai funzionari, si rende necessario, proprio per il principio di uguaglianza, computare detta indennita', nella retribuzione pensionabile, per una parte e non gia' per l'intero. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 66, quinto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale l'indennita' di rappresentanza per gli ufficiali viene computata, ai fini suddetti, per circa un terzo del suo ammontare, mentre l'indennita' sostitutiva del lavoro straordinario per i funzionari viene computata per intero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte