Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6492  6493  6494  6495  6496  6498  6499  6500  6501  6502  6503


Titolo
SENT. 213/72 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 67, PRIMO COMMA - DIRITTO AL MASSIMO DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - PERIODO DI ISCRIZIONE RICHIESTO - NON RAGGIUNGIBILITA' DA PARTE DEGLI UFFICIALI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Poiche' l'entrata in ruolo degli appartenenti allo stato maggiore navigante e' possibile solo quando gli stessi siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che non si consegue prima del ventiquattresimo anno d'eta' per gli ufficiali di coperta e del ventitreesimo per gli ufficiali di macchina, e' evidente che non possono essere raggiunti i quaranta anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo della pensione. Sussiste quindi disparita' di trattamento tra ufficiali e amministrativi i quali, potendo iniziare prima il servizio, possono raggiungere il massimo della pensione, il che rende costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, secondo il quale per i suddetti ufficiali sono necessari quaranta anni d'iscrizione alla Gestione speciale per potere avere diritto al massimo della pensione a carico della medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte