Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6492  6493  6494  6495  6496  6497  6499  6500  6501  6502  6503


Titolo
SENT. 213/72 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 78 - PENSIONE INTEGRATIVA A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - OMESSO RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI SERVIZIO MILITARE ED ALTRI - LORO VALUTABILITA' AI FINI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Essendo gli ufficiali dello stato maggiore navigante in attivita' di servizio all'1 settembre 1967 iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dalla data di iscrizione alla Gestione speciale, i periodi di servizio militare, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio, di ricovero sanatoriale e postsanatoriale, pur non essendo utilizzabili ai fini del trattamento pensionistico integrativo, sono valutabili ai fini dell'assicurazione obbligatoria. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 78 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che non prevede il riconoscimento dei suindicati periodi ai fini della pensione integrativa a carico della Gestione speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte