Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6492  6493  6494  6495  6496  6497  6498  6500  6501  6502  6503


Titolo
SENT. 213/72 H. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 79, QUARTO COMMA - POSIZIONE ASSICURATIVA NELLA GESTIONE MARITTIMI PER IL PERSONALE CHE NON CONSEGUE DIRITTO A PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui all'art. 79, quarto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, che devolve a beneficio della mutualita' della Gestione speciale la differenza tra i contributi ad essa versati e quelli trasferiti alla Gestione marittimi, non contrasta con l'art. 38 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte