Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 80, QUARTO COMMA E 90, QUARTO E SESTO COMMA - RICONOSCIMENTO A DOMANDA DEI PERIODI PREGRESSI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE MARITTIMI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/72 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 80, QUARTO COMMA E 90, QUARTO E SESTO COMMA - RICONOSCIMENTO A DOMANDA DEI PERIODI PREGRESSI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE MARITTIMI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 80, quarto comma, e 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - i quali riguardano, il primo, il riconoscimento a domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che e' commisurato al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale; il secondo, invece, il riconoscimento, sempre a domanda, di tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale (servizio non di ruolo, ecc.), con pagamento a carico dell'interessato di una somma da pagare per il riscatto ragguagliata all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione attuale e' in base alla attuale aliquota contributiva - non contrastano con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, perche' i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti, essendo inadeguate le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale nei confronti delle maggiori prestazioni a carico di questa Gestione, ed inoltre le disposizioni in questione corrispondono al principio dell'attualizzazione dell'onere, comune ai riconoscimenti di periodi pregressi ed ai riscatti in tutti i fondi speciali.
Gli artt. 80, quarto comma, e 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - i quali riguardano, il primo, il riconoscimento a domanda e senza alcun onere per l'interessato dei periodi pregressi d'iscrizione alla Gestione marittimi, riconoscimento che e' commisurato al rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione e la retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione speciale; il secondo, invece, il riconoscimento, sempre a domanda, di tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale (servizio non di ruolo, ecc.), con pagamento a carico dell'interessato di una somma da pagare per il riscatto ragguagliata all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione attuale e' in base alla attuale aliquota contributiva - non contrastano con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, perche' i periodi di navigazione con la iscrizione alla sola Gestione marittimi non potevano essere integralmente riconosciuti, essendo inadeguate le contribuzioni trasferibili alla Gestione speciale nei confronti delle maggiori prestazioni a carico di questa Gestione, ed inoltre le disposizioni in questione corrispondono al principio dell'attualizzazione dell'onere, comune ai riconoscimenti di periodi pregressi ed ai riscatti in tutti i fondi speciali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte