Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 68, TERZO COMMA - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 213/72 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 68, TERZO COMMA - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione contenuta nell'art. 68, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - con le quale e' stabilito che l'importo della pensione non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20% - e' dettata a garanzia di tutti gli iscritti alla Gestione speciale ed ha lo scopo di assicurare anche al personale dello stato maggiore navigante un trattamento pensionistico non inferiore a quello dovuto in base al precedente ordinamento previdenziale. Pertanto, essa non contrasta con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
La disposizione contenuta nell'art. 68, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 - con le quale e' stabilito che l'importo della pensione non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20% - e' dettata a garanzia di tutti gli iscritti alla Gestione speciale ed ha lo scopo di assicurare anche al personale dello stato maggiore navigante un trattamento pensionistico non inferiore a quello dovuto in base al precedente ordinamento previdenziale. Pertanto, essa non contrasta con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte