Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6492  6493  6494  6495  6496  6497  6498  6499  6500  6501  6503


Titolo
SENT. 213/72 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ARTT. 76 E 77 - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI UFFICIALI E DEGLI AMMINISTRATIVI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' il personale dello stato maggiore navigante dipendente da societa' di preminente interesse nazionale aveva una duplice posizione assicurativa, prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, essendo iscritto tanto alla Gestione speciale quanto alla Gestione marittimi, e quindi fruiva anche, e principalmente, della pensione a carico di quest'ultima, pensione che e' stata riliquidata, rivalutata e migliorata ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 49 della nuova legge, non e' possibile istituire un confronto tra i miglioramenti accordati nel duplice trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di pensione degli amministrativi, trattandosi di situazioni completamente diverse che non potevano non essere diversamente regolate. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 76 e 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, che hanno riliquidato le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante concedendo solo una maggiorazione di settanta volte sui contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di servizio anteriori all'1 agosto 1952, diversamente da quanto stabilito per gli amministrativi che con le disposizioni degli artt. 69 e segg. hanno ottenuto la rivalutazione anche per il periodo successivo all'1 agosto 1952. Cfr.: sent. n. 124 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte