Sentenza 213/1972 (ECLI:IT:COST:1972:213)
Massima numero 6503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 213/72 N. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 77 - PENSIONI DEGLI EX UFFICIALI LIQUIDATE FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - PERMANENZA A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE, SENZA LORO TRASFERIMENTO ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNTA DISPARTITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - NATURA TECNICO-FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
SENT. 213/72 N. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE DELLO STATO MAGGIORE NAVIGANTE DIPENDENTE DALLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ART. 77 - PENSIONI DEGLI EX UFFICIALI LIQUIDATE FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - PERMANENZA A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE, SENZA LORO TRASFERIMENTO ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNTA DISPARTITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - NATURA TECNICO-FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
Testo
Costituisce provvedimento di natura tecnico-finanziaria, la cui convenienza e discrezionalita' rientrano nella sfera di competenza del legislatore e percio' non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, l'avere lasciato le pensioni degli ex ufficiali di stato maggiore navigante, liquidate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 658 del 1967, a carico della Gestione speciale senza trasferirle all'assicurazione obbligatoria, cosi' come e' avvenuto per le pensioni del personale amministrativo liquidate fino all'1 gennaio 1965. Pertanto, non e' ipotizzabile alcun contrasto dell'art. 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Costituisce provvedimento di natura tecnico-finanziaria, la cui convenienza e discrezionalita' rientrano nella sfera di competenza del legislatore e percio' non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, l'avere lasciato le pensioni degli ex ufficiali di stato maggiore navigante, liquidate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 658 del 1967, a carico della Gestione speciale senza trasferirle all'assicurazione obbligatoria, cosi' come e' avvenuto per le pensioni del personale amministrativo liquidate fino all'1 gennaio 1965. Pertanto, non e' ipotizzabile alcun contrasto dell'art. 77 legge 27 luglio 1967, n. 658, con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte