Sentenza 214/1972 (ECLI:IT:COST:1972:214)
Massima numero 6504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 214/72. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI - PENSIONI E INDENNITA' CORRISPOSTE DALL'ISTITUTO - LEGGE 9 NOVEMBRE 1955, N. 1122, ART. 1 - INSEQUESTRABILITA' ED IMPIGNORABILITA' PER TRIBUTI DOVUTI ALLO STATO, ALLE PROVINCIE E AI COMUNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON COSTITUISCE ECCEZIONE OD UN PRETESO PRINCIPIO DI SEQUESTRABILITA', MA ESTENDE ALLA MATERIA L'ART. 128 DEL R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 - ANALOGIA TRA LA CASSA DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI E QUELLE PREVISTE PER TALUNE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.

Testo
L'art. 1 della legge 9 novembre 1955 n. 1122, nella parte in cui vieta il pignoramento delle pensioni e delle indennita' corrisposte dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti per tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, non contrasta con il principio di eguaglianza: ed invero, la norma in esame non costituisce una eccezione ad un preteso principio di carattere generale relativo alla sequestrabilita' e pignorabilita' degli stipendi e pensioni per crediti tributari perche' rappresenta una disposizione estensiva della normativa prevista in materia per l'INPS dall'articolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Inoltre, non sussiste alcuna analogia tra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle previste per talune categorie di professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri), sia perche' i giornalisti non sono liberi professionisti, sia perche' la loro Cassa di previdenza ha compiti diversi dalle Casse che gestiscono la previdenza a favore di quei professionisti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte