Sentenza 215/1972 (ECLI:IT:COST:1972:215)
Massima numero 6505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6506


Titolo
SENT. 215/72 A. IMPOSTE E TASSE - SOCIETA' DI ASSICURAZIONE - OBBLIGO DI PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' SULLE TABELLE E TARGHE PUBBLICITARIE - D.P.R. 24 GIUGNO 1954, N. 342, ART. 4, TARIFFA ALL. A - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO SIA ALLE IMPRESE NON ASSICURATRICI CHE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENZIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (tariffa all. A), che fa obbligo alle societa' di assicurazione di pagare l'imposta di pubblicita' sulle tabelle e targhe pubblicitarie in base a denunzia in misura percentuale sui premi di competenza anche nel caso in cui i detti mezzi pubblicitari siano stati soltanto predisposti ma non ancora distribuiti, deriva la sua ragion d'essere dall'esigenza, costantemente riconosciuta dal legislatore, di dar luogo ad un sistema particolare in cui si congiungono elementi che attengono sia alla indentificazione delle cose assicurate sia alla esteriorizzazione del raggio d'azione delle imprese all'uopo impegnate, e configura una situazione razionalmente differenziata delle imprese assicuratrici rispetto alle altre imprese, per cui e' da escludere la violazione del principio di eguaglianza. Parimenti e' da escludere che la descritta disciplina configuri violazione del principio suddetto sotto il profilo della indiscriminata sottoposizione di tutte le imprese assicuratrici allo stesso onere fiscale, sia che mettono in opera le tabelle o targhe sia che omettano di farlo, poiche' trattasi, dato il sistema della legge ed ai fini della sua applicazione pratica, di circostanze fiscalmente indifferenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte