Sentenza 215/1972 (ECLI:IT:COST:1972:215)
Massima numero 6506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6505
Titolo
SENT. 215/72 B. IMPOSTE E TASSE - SOCIETA' DI ASSICURAZIONE - OBBLIGO DI PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' SULLE TABELLE E TARGHE PUBBLICITARIE - D.P.R. 24 GIUGNO 1954, N. 342, ART. 4, TARIFFA ALL. A - PRESUPPOSTO DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - E' COSTITUITO DALLA DICHIARAZIONE DEGLI ASSICURATORI E NON DELL'EFFETTIVA ESTRINSECAZIONE DELLA PUBBLICITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 215/72 B. IMPOSTE E TASSE - SOCIETA' DI ASSICURAZIONE - OBBLIGO DI PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' SULLE TABELLE E TARGHE PUBBLICITARIE - D.P.R. 24 GIUGNO 1954, N. 342, ART. 4, TARIFFA ALL. A - PRESUPPOSTO DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - E' COSTITUITO DALLA DICHIARAZIONE DEGLI ASSICURATORI E NON DELL'EFFETTIVA ESTRINSECAZIONE DELLA PUBBLICITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1954 n. 342 (tariffa all. A), che fa obbligo alle societa' di assicurazioni di pagare l'imposta di pubblicita' sulle tabelle o targhe pubblicitarie in base a denunzia in misura percentuale sui premi di competenza anche nel caso in cui detti mezzi pubblicitari siano stati soltanto predisposti ma non ancora distribuiti, non assume come presupposto dell'obbligo tributario l'effettiva estrinsecazione della pubblicita' bensi' la dichiarazione anteatta degli assicuratori, i quali vengono a porre essi stessi le basi dell'accertamento mediante l'indicazione della forma di pubblicita' che si apprestano ad effettuare con mezzi predisposti in relazione ai singoli contratti conclusi con gli assicurati, mentre il calcolo del dovuto e' rapportato ad una misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della pretesa mancanza del presupposto materiale dell'imposta.
L'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1954 n. 342 (tariffa all. A), che fa obbligo alle societa' di assicurazioni di pagare l'imposta di pubblicita' sulle tabelle o targhe pubblicitarie in base a denunzia in misura percentuale sui premi di competenza anche nel caso in cui detti mezzi pubblicitari siano stati soltanto predisposti ma non ancora distribuiti, non assume come presupposto dell'obbligo tributario l'effettiva estrinsecazione della pubblicita' bensi' la dichiarazione anteatta degli assicuratori, i quali vengono a porre essi stessi le basi dell'accertamento mediante l'indicazione della forma di pubblicita' che si apprestano ad effettuare con mezzi predisposti in relazione ai singoli contratti conclusi con gli assicurati, mentre il calcolo del dovuto e' rapportato ad una misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della pretesa mancanza del presupposto materiale dell'imposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte