Sentenza 216/1972 (ECLI:IT:COST:1972:216)
Massima numero 6507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6508  6509  6510  6511


Titolo
SENT. 216/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI - ESTRANEITA' AL POTERE GIURISDIZIONALE DELLO STATO - QUESTIONI DA ESSE PROPOSTE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 15 - ELEZIONI DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Gli uffici elettorali circoscrizionali sono organi temporanei, costituiti di volta in volta "presso il tribunale" nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo di provincia, i quali, mentre non si identificano con lo stesso tribunale nemmeno danno vita ad altrettante sezioni o particolari articolazioni del medesimo e non sono percio' istituzionalmente incardinati nel potere giurisdizionale dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23