Sentenza 216/1972 (ECLI:IT:COST:1972:216)
Massima numero 6508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/72 B. ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI - FUNZIONE - NATURA NON GIURISDIZIONALE - SUCCESSIVI RICORSI CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI OVVERO PER QUESTIONI RELATIVE ALLA ELEGGIBILITA' - COMPETENZA, RISPETTIVAMENTE, DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E CONSIGLIO DI STATO) E DEL GIUDICE ORDINARIO - NATURA GIURISDIZIONALE.
SENT. 216/72 B. ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI - FUNZIONE - NATURA NON GIURISDIZIONALE - SUCCESSIVI RICORSI CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI OVVERO PER QUESTIONI RELATIVE ALLA ELEGGIBILITA' - COMPETENZA, RISPETTIVAMENTE, DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E CONSIGLIO DI STATO) E DEL GIUDICE ORDINARIO - NATURA GIURISDIZIONALE.
Testo
La funzione esplicata dagli uffici elettorali circoscrizionali si inserisce, come una sua fase particolare e strettamente delimitata nei compiti e nel tempo, entro l'arco di un complesso procedimento - al quale, nel suo insieme, non potrebbe in alcun modo riconoscersi natura giurisdizionale ne' a questa assimilabile - che muove dalla formazione delle liste e dalla presentazione e verifica delle candidature per sfociare nel giudizio di convalida degli eletti, di competenza dei consigli regionali: procedimento nettamente distinto e diverso da quelli, senza dubbio giurisdizionali, che potranno svolgersi, in seguito a ricorsi contro le operazioni elettorali, davanti ai tribunali amministrativi giurisdizionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, e poi, in sede di appello, davanti al Consiglio di Stato, ovvero, per questioni relative alla eleggibilita', successivamente alla intervenuta convalida, dinanzi alla autorita' giudiziaria ordinaria, attraverso ben tre gradi di giurisdizione.
La funzione esplicata dagli uffici elettorali circoscrizionali si inserisce, come una sua fase particolare e strettamente delimitata nei compiti e nel tempo, entro l'arco di un complesso procedimento - al quale, nel suo insieme, non potrebbe in alcun modo riconoscersi natura giurisdizionale ne' a questa assimilabile - che muove dalla formazione delle liste e dalla presentazione e verifica delle candidature per sfociare nel giudizio di convalida degli eletti, di competenza dei consigli regionali: procedimento nettamente distinto e diverso da quelli, senza dubbio giurisdizionali, che potranno svolgersi, in seguito a ricorsi contro le operazioni elettorali, davanti ai tribunali amministrativi giurisdizionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, e poi, in sede di appello, davanti al Consiglio di Stato, ovvero, per questioni relative alla eleggibilita', successivamente alla intervenuta convalida, dinanzi alla autorita' giudiziaria ordinaria, attraverso ben tre gradi di giurisdizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte