Sentenza 216/1972 (ECLI:IT:COST:1972:216)
Massima numero 6509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6507  6508  6510  6511


Titolo
SENT. 216/72 C. ELEZIONI - UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI - FUNZIONE - FINALITA' - COMPITI - SVOLGONO OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E NON ATTIVITA' A CARATTERE DECISORIO.

Testo
Il fine, cui la funzione degli uffici elettorali chiaramente e' preordinata, non e' gia' di dichiarare o attuare nel caso concreto la volonta' della legge, ma consiste piuttosto nel dare soddisfazione al pubblico interesse alla pronta costituzione, sia pure in una formazione provvisoria che potra' in seguito subire dei mutamenti, delle assemblee elettive degli enti regionali; ed a tale scopo essi pervengono - in esecuzione vincolata delle norme di legge - compiendo una serie di attivita' materiali e di conteggio, che, com'e' stato anche recentemente ritenuto dalla Corte di cassazione, in relazione agli analoghi uffici istituiti per le elezioni politiche, sono semplici operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come propriamente decisorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte