Ordinanza 140/2020 (ECLI:IT:COST:2020:140)
Massima numero 43517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  19/05/2020;  Decisione del  19/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43515


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Armonizzazione del trattamento economico del personale transitato nei ruoli della Regione - Rideterminazione della dotazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di eguaglianza - Genericità delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché generiche in quanto prive di specifiche argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 3 Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 31 del 2018, che rideterminano il fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta regionale e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale alla data del 1° gennaio 2018. Il ricorso, pur identificando i parametri costituzionali e le disposizioni regionali impugnate, risulta generico nella motivazione delle ragioni della proposizione delle questioni, limitandosi a denunciare in modo meramente assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dell'ordinamento civile e senza indicare la disposizione assunta quale tertium comparationis in relazione alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost.

È principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve, altresì, contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge, ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 152 del 2018, n. 107 del 2017, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  04/10/2018  n. 31  art. 1  co. 

legge della Regione Veneto  04/10/2018  n. 31  art. 2  co. 

legge della Regione Veneto  04/10/2018  n. 31  art. 3  co. 

legge della Regione Veneto  04/10/2018  n. 31  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte