Sentenza 216/1972 (ECLI:IT:COST:1972:216)
Massima numero 6510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/72 D. ELEZIONI - VOTAZIONI - SUCCESSIVE OPERAZIONI ELETTORALI - LORO SOSPENSIONE O PROCRASTINAZIONE A VOLONTA' DEGLI UFFICI ELETTORALI - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DEGLI UFFICI A PORRE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 216/72 D. ELEZIONI - VOTAZIONI - SUCCESSIVE OPERAZIONI ELETTORALI - LORO SOSPENSIONE O PROCRASTINAZIONE A VOLONTA' DEGLI UFFICI ELETTORALI - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DEGLI UFFICI A PORRE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Le operazioni elettorali successive alle votazioni e culminanti nella proclamazione degli eletti non possono, per loro natura, subire sospensioni di piu' o meno lunga durata, ne' il loro compito puo' essere procrastinato a volonta' dagli uffici elettorali, come accadrebbe ove questi fossero considerati giudici e legittimati, pertanto, a porre questioni di legittimita' costituzionale.
Le operazioni elettorali successive alle votazioni e culminanti nella proclamazione degli eletti non possono, per loro natura, subire sospensioni di piu' o meno lunga durata, ne' il loro compito puo' essere procrastinato a volonta' dagli uffici elettorali, come accadrebbe ove questi fossero considerati giudici e legittimati, pertanto, a porre questioni di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte