Sentenza 216/1972 (ECLI:IT:COST:1972:216)
Massima numero 6511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 216/72 E. ELEZIONE - CONSIGLIO REGIONALE - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 15 - ATTRIBUZIONE DI SEGGI NEL COLLEGIO UNICO REGIONALE, IN CONTRASTO CON LA PREVENTIVA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI A CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA UN UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 216/72 E. ELEZIONE - CONSIGLIO REGIONALE - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 15 - ATTRIBUZIONE DI SEGGI NEL COLLEGIO UNICO REGIONALE, IN CONTRASTO CON LA PREVENTIVA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI A CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA UN UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, "nella parte in cui dispone l'attribuzione di seggi nel collegio unico regionale, in contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna provincia della regione", sollevata da un ufficio elettorale circoscrizionale.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, "nella parte in cui dispone l'attribuzione di seggi nel collegio unico regionale, in contrasto con la preventiva assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna provincia della regione", sollevata da un ufficio elettorale circoscrizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte