Sentenza 217/1972 (ECLI:IT:COST:1972:217)
Massima numero 6512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 217/72. REATI E PENE - CONCORSO DI REATI - FIGURE DISTINTE DI REATI CON ELEMENTI COMUNI - COD. PEN., ART. 81, SECONDO COMMA - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO DELLA CONTINUAZIONE "A PIU' VIOLAZIONI DELLA STESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE" - INTERPRETAZIONE DATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL CASO DI CONCORSO DI REATI DI FALSO MATERIALE E FALSO PER SOPPRESSIONE - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 217/72. REATI E PENE - CONCORSO DI REATI - FIGURE DISTINTE DI REATI CON ELEMENTI COMUNI - COD. PEN., ART. 81, SECONDO COMMA - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO DELLA CONTINUAZIONE "A PIU' VIOLAZIONI DELLA STESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE" - INTERPRETAZIONE DATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL CASO DI CONCORSO DI REATI DI FALSO MATERIALE E FALSO PER SOPPRESSIONE - ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita la concessione del beneficio della continuazione a piu' "violazioni della stessa disposizione di legge", escludendo, di conseguenza, dal beneficio stesso casi in cui, pur avendosi figure distinte di reati, come in tema di concorso tra reato di falso materiale e reato di falso per soppressione, questi presentino elementi comuni. Con la formula "piu' violazioni della stessa disposizione di legge", il legislatore ha inteso riferirsi "alla stessa norma incriminatrice", nel significato a questa attribuito dalla corrente interpretazione giurisprudenziale, ossia, come comprensiva di tutte le altre norme che rispetto ad essa hanno carattere integrativo o complementare. Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere una discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione e condizione prevista dalla norma penale.
E' non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita la concessione del beneficio della continuazione a piu' "violazioni della stessa disposizione di legge", escludendo, di conseguenza, dal beneficio stesso casi in cui, pur avendosi figure distinte di reati, come in tema di concorso tra reato di falso materiale e reato di falso per soppressione, questi presentino elementi comuni. Con la formula "piu' violazioni della stessa disposizione di legge", il legislatore ha inteso riferirsi "alla stessa norma incriminatrice", nel significato a questa attribuito dalla corrente interpretazione giurisprudenziale, ossia, come comprensiva di tutte le altre norme che rispetto ad essa hanno carattere integrativo o complementare. Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere una discriminazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione e condizione prevista dalla norma penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte