Sentenza 218/1972 (ECLI:IT:COST:1972:218)
Massima numero 6513
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORTATI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 218/72. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1972: RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - SUA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO E RICORSO CONGIUNTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA DI BOLZANO CONTRO IL PROVVEDIMENTO GOVERNATIVO DI RINVIO DELLA LEGGE A NUOVO ESAME - IUS SUPERVENIENS: LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1, MODIFICATIVA DELL'ART. 4 DELLO STATUTO REGIONALE - TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE - DISCIPLINA TRANSITORIA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PROVINCIA E CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE SIA PER LO STATO CHE PER LA REGIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", riapprovato nella seduta del 18 gennaio 1972 e il ricorso congiunto con il quale il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e quello della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971. E cio' perche' detto disegno di legge e' stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiva alla Regione la potesta' di emanare norme legislative nella materia "di alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo e' intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potesta' legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 11). Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa si' che il disegno di legge regionale non puo' piu' essere promulgato ne' assumere forza di legge, come e' desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle materia trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge vigente". Per lo stesso motivo, la provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

legge costituzionale  art. 11

legge costituzionale  art. 56

Altri parametri e norme interposte