Sentenza 219/1972 (ECLI:IT:COST:1972:219)
Massima numero 6514
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TOSCANA - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - POTERI SPETTANTI ALLO STATO EX ART. 11, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - D.M. 28 DICEMBRE 1971: COSTITUZIONE DI "RISERVE FORESTALI DI UTILIZZAZIONE" - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 219/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TOSCANA - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - POTERI SPETTANTI ALLO STATO EX ART. 11, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - D.M. 28 DICEMBRE 1971: COSTITUZIONE DI "RISERVE FORESTALI DI UTILIZZAZIONE" - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Nella risoluzione del conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione della Toscana, con ricorso contro il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste (in data 28 dicembre 1971), con il quale lo Stato ha costituito alcune foreste, site nel territorio della Regione, in "riserve di utilizzazione" , non vi e' motivo di discostarsi dalla decisione adottata, su questione del tutto analoga, e dalle ragioni esposte nella sentenza n. 79 del 1972, con cui la Corte accerto' che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge suddetta, e quindi sulle foreste destinate a far parte del patrimonio indisponibile delle singole regioni a statuto ordinario, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione.
Nella risoluzione del conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione della Toscana, con ricorso contro il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste (in data 28 dicembre 1971), con il quale lo Stato ha costituito alcune foreste, site nel territorio della Regione, in "riserve di utilizzazione" , non vi e' motivo di discostarsi dalla decisione adottata, su questione del tutto analoga, e dalle ragioni esposte nella sentenza n. 79 del 1972, con cui la Corte accerto' che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge suddetta, e quindi sulle foreste destinate a far parte del patrimonio indisponibile delle singole regioni a statuto ordinario, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 11