Sentenza 219/1972 (ECLI:IT:COST:1972:219)
Massima numero 6515
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6514  6516  6517


Titolo
SENT. 219/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNATO (D.M. 28 DICEMBRE 1971, ADOTTATO IN BASE ALLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 11, QUINTO COMMA, PRIMA PARTE) - RICONOSCIMENTO CHE ESSO NON LEDE LA SFERA DI COMPETENZA DELLA REGIONE RICORRENTE - SOPRAVVENUTO D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, CHE SI ASSUME DI SANATORIA E LEGITTIMANTE RETROATTIVAMENTE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONE DA PARTE DELLO STATO DI VINCOLI DI RISERVA SUI BENI FORESTALI.

Testo
Nel giudizio su un conflitto di attribuzioni fra Regione e Stato vertente su un provvedimento gia' riconosciuto, di per se', non lesivo della sfera di competenza dell'ente ricorrente, e' irrilevante, e non puo' quindi essere sollevata in via incidentale, la questione di legittimita' costituzionale formulata nei confronti di una legge sopravvenuta, che il ricorrente assuma abbia operato una sanatoria, dando retroattivamente al provvedimento impugnato, che erroneamente si presuppone emanato contra legem, un (non necessario), crisma di legittimita'. E' questo il caso di conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione della Toscana, in seguito al provvedimento in data 28 dicembre 1971 - prima del trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative relative - del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui alcune foreste site nel territorio della ricorrente sono state costituite in "riserve di utilizzazione", nel quale, una volta accertato che il provvedimento impugnato trova legittimo fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca della sua emanazione, diventa irrilevante la questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni (art. 11, secondo comma, lett. n, ed 8, quarto comma) del sopravvenuto D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste) prospettata in via subordinata dalla Regione ricorrente sul presupposto che le suddette disposizioni del decreto delegato avessero operato, retroattivamente, una illegittima sanatoria del provvedimento statale impugnato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 11    co. 5  I parte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1972  n. 11  art. 0