Sentenza 219/1972 (ECLI:IT:COST:1972:219)
Massima numero 6516
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/72 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 11, QUINTO COMMA - COSTITUZIONE DI RISERVA DA PARTE DELLO STATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - NON SOTTRAE I BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO AL PREVISTO LORO TRASFERIMENTO.
SENT. 219/72 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - BENI ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - FORESTE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 11, QUINTO COMMA - COSTITUZIONE DI RISERVA DA PARTE DELLO STATO PRIMA DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA MATERIA - NON SOTTRAE I BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO AL PREVISTO LORO TRASFERIMENTO.
Testo
Come gia' e' stato riconosciuto nella sentenza n. 79 del 1972, il provvedimento con cui lo Stato, prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative, abbia costituito in "riserve" alcune foreste comprese nel territorio di una regione, non implica la determinazione di escludere i beni, su cui il vincolo viene a ricadere, dal previsto loro trasferimento al patrimonio indisponibile regionale.
Come gia' e' stato riconosciuto nella sentenza n. 79 del 1972, il provvedimento con cui lo Stato, prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative, abbia costituito in "riserve" alcune foreste comprese nel territorio di una regione, non implica la determinazione di escludere i beni, su cui il vincolo viene a ricadere, dal previsto loro trasferimento al patrimonio indisponibile regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 11
co. 5