Sentenza 220/1972 (ECLI:IT:COST:1972:220)
Massima numero 6519
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA ARTIGIANI - PROVVEDIMENTI ASSESSORIALI DI SCIOGLIMENTO E DI NOMINA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO - INTERESSE DELLO STATO A RICORRERE - TUTELA DEL POTERE MINISTERIALE DI DECIDERE I RICORSI GERARCHICI IMPROPRI E NON DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE CASSE - SUSSISTENZA - CARATTERE REALE DEL CONFLITTO.
SENT. 220/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA ARTIGIANI - PROVVEDIMENTI ASSESSORIALI DI SCIOGLIMENTO E DI NOMINA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO - INTERESSE DELLO STATO A RICORRERE - TUTELA DEL POTERE MINISTERIALE DI DECIDERE I RICORSI GERARCHICI IMPROPRI E NON DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE CASSE - SUSSISTENZA - CARATTERE REALE DEL CONFLITTO.
Testo
Il ricorso proposto dallo Stato avverso lo scioglimento, da parte dell'Assessore alla Regione siciliana per il lavoro e la cooperazione, della Cassa mutua malattie artigiani della provincia di Catania non e' carente di interesse, in quanto con esso non si lamenta un'invasione della sfera di competenza di un ente pubblico distinto e diverso, e precisamente della Federazione nazionale di quelle Casse, in ordine al provvedimento anzidetto, ma si assume che questo ha per conseguenza di sottrarre al Ministro per il lavoro il potere di decidere sui ricorsi gerarchici impropri che possano al riguardo essere avanzati a norma dell'art. 18 lett. f della legge 29 dicembre 1956, n. 1533: ne' il conflitto potrebbe ritenersi meramente virtuale per non esservi stato, nella specie, alcun ricorso contro lo scioglimento, essendo evidente che, una volta adottato il relativo provvedimento dall'Assessore regionale, anziche' dalla Federazione, viene meno con cio' stesso la possibilita' di ricorrere al Ministro e quindi, per logica conseguenza, quest'ultimo risulta privato del potere conferitogli dalla disposizione di legge teste' rammentata.
Il ricorso proposto dallo Stato avverso lo scioglimento, da parte dell'Assessore alla Regione siciliana per il lavoro e la cooperazione, della Cassa mutua malattie artigiani della provincia di Catania non e' carente di interesse, in quanto con esso non si lamenta un'invasione della sfera di competenza di un ente pubblico distinto e diverso, e precisamente della Federazione nazionale di quelle Casse, in ordine al provvedimento anzidetto, ma si assume che questo ha per conseguenza di sottrarre al Ministro per il lavoro il potere di decidere sui ricorsi gerarchici impropri che possano al riguardo essere avanzati a norma dell'art. 18 lett. f della legge 29 dicembre 1956, n. 1533: ne' il conflitto potrebbe ritenersi meramente virtuale per non esservi stato, nella specie, alcun ricorso contro lo scioglimento, essendo evidente che, una volta adottato il relativo provvedimento dall'Assessore regionale, anziche' dalla Federazione, viene meno con cio' stesso la possibilita' di ricorrere al Ministro e quindi, per logica conseguenza, quest'ultimo risulta privato del potere conferitogli dalla disposizione di legge teste' rammentata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte