Sentenza 220/1972 (ECLI:IT:COST:1972:220)
Massima numero 6524
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/72 G. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - CASSE DI SOCCORSO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE FERROVIARIE - NATURA E CARATTERI - DIFFERENZE DALLE FEDERAZIONI NAZIONALI DELLE CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI, GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI.
SENT. 220/72 G. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - CASSE DI SOCCORSO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE FERROVIARIE - NATURA E CARATTERI - DIFFERENZE DALLE FEDERAZIONI NAZIONALI DELLE CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI, GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI.
Testo
Mentre le Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti, sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che per la loro natura e provenienza non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre, le Federazioni nazionali delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, per contro, sono finanziate in parte anche dallo Stato, e la gestione del Fondo di solidarieta' nazionale, che le somme da questo erogate vanno a costituire, avviene sulla base del principio mutualistico, secondo piani stabiliti dagli organi centrali delle Federazioni stesse, tenendo conto, a fini e secondo criteri perequativi, delle esigenze delle singole Casse, le quali risultano percio' interdipendenti, com'e' confermato anche dalla competenza accentrata nelle Federazioni per quanto attiene al regolamento sulle prestazioni obbligatorie, per le direttive in ordine ai regolamenti sulle prestazioni facoltative rimessi all'autonoma determinazione delle Casse locali, per l'approvazione delle piu' importanti delibere, ivi compresi anche i bilanci, degli organi di amministrazione di queste ultime, per la decisione dei ricorsi proposti avverso taluni provvedimenti di esse ed infine per il regolamento sul personale, cui fa riscontro una certa ingerenza nelle nomine dei direttori delle Casse provinciali.
Mentre le Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti, sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che per la loro natura e provenienza non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre, le Federazioni nazionali delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, per contro, sono finanziate in parte anche dallo Stato, e la gestione del Fondo di solidarieta' nazionale, che le somme da questo erogate vanno a costituire, avviene sulla base del principio mutualistico, secondo piani stabiliti dagli organi centrali delle Federazioni stesse, tenendo conto, a fini e secondo criteri perequativi, delle esigenze delle singole Casse, le quali risultano percio' interdipendenti, com'e' confermato anche dalla competenza accentrata nelle Federazioni per quanto attiene al regolamento sulle prestazioni obbligatorie, per le direttive in ordine ai regolamenti sulle prestazioni facoltative rimessi all'autonoma determinazione delle Casse locali, per l'approvazione delle piu' importanti delibere, ivi compresi anche i bilanci, degli organi di amministrazione di queste ultime, per la decisione dei ricorsi proposti avverso taluni provvedimenti di esse ed infine per il regolamento sul personale, cui fa riscontro una certa ingerenza nelle nomine dei direttori delle Casse provinciali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte