Sentenza 220/1972 (ECLI:IT:COST:1972:220)
Massima numero 6525
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/72 H. REGIONE SICILIANA - ASSISTENZA E PREVIDENZA - CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI, GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - NORMATIVA STATALE CHE DELIMITA LA LORO AUTONOMIA - POTERI RICONOSCIUTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI NEI CONFRONTI DELLE CASSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, LETT. F, E 20 DELLO STATUTO REGIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 220/72 H. REGIONE SICILIANA - ASSISTENZA E PREVIDENZA - CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI, GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - NORMATIVA STATALE CHE DELIMITA LA LORO AUTONOMIA - POTERI RICONOSCIUTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI NEI CONFRONTI DELLE CASSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, LETT. F, E 20 DELLO STATUTO REGIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 17, lett. f e 20 dello Statuto siciliano, la questione di legittimita' costituzionale della normativa (legge 22 novembre 1954, n. 1136; legge 9 gennaio 1963, n. 9; legge 29 dicembre 1956, n. 1533; legge 27 novembre 1960, n. 1397 e D.P.R. 28 gennaio 1961, n. 184) che delimita strettamente l'autonomia delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, concedendo agli organi centrali delle rispettive Federazioni ampi poteri normativi e direzione, nonche' di riesame e di controllo nei confronti di concreti provvedimenti ed impedendo cosi' che le singole Casse possano essere considerate "in se' e per se'", come altrettante istituzioni locali, avulse dal complesso sistema in cui sono organicamente inquadrate: lo Stato conserva, infatti, la pienezza della propria potesta' legislativa ed era in grado di validamente esplicarla sull'intero territorio nazionale nei modi e con i contenuti ritenuti politicamente piu' opportuni, non avendo la Regione siciliana al momento in cui quelle leggi furono emanate posto in essere alcuna diversa disciplina della materia, ne' potendo la situazione dirsi mutata a seguito delle leggi regionali n. 30 e n. 31 del 1966.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 17, lett. f e 20 dello Statuto siciliano, la questione di legittimita' costituzionale della normativa (legge 22 novembre 1954, n. 1136; legge 9 gennaio 1963, n. 9; legge 29 dicembre 1956, n. 1533; legge 27 novembre 1960, n. 1397 e D.P.R. 28 gennaio 1961, n. 184) che delimita strettamente l'autonomia delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, concedendo agli organi centrali delle rispettive Federazioni ampi poteri normativi e direzione, nonche' di riesame e di controllo nei confronti di concreti provvedimenti ed impedendo cosi' che le singole Casse possano essere considerate "in se' e per se'", come altrettante istituzioni locali, avulse dal complesso sistema in cui sono organicamente inquadrate: lo Stato conserva, infatti, la pienezza della propria potesta' legislativa ed era in grado di validamente esplicarla sull'intero territorio nazionale nei modi e con i contenuti ritenuti politicamente piu' opportuni, non avendo la Regione siciliana al momento in cui quelle leggi furono emanate posto in essere alcuna diversa disciplina della materia, ne' potendo la situazione dirsi mutata a seguito delle leggi regionali n. 30 e n. 31 del 1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 25/06/1952
n. 1138
art. 0