Sentenza 220/1972 (ECLI:IT:COST:1972:220)
Massima numero 6526
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORTATI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 220/72 I. REGIONE SICILIANA - CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI - CONTROLLI SULLA LORO GESTIONE - LEGGI REGIONALI 25 NOVEMBRE 1966, NN. 30 E 31 - POTERE REGIONALE DI SCIOGLIERE LE CASSE E DI NOMINARE AD ESSE UN COMMISSARIO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 220/72 I. REGIONE SICILIANA - CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI - CONTROLLI SULLA LORO GESTIONE - LEGGI REGIONALI 25 NOVEMBRE 1966, NN. 30 E 31 - POTERE REGIONALE DI SCIOGLIERE LE CASSE E DI NOMINARE AD ESSE UN COMMISSARIO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Le leggi regionali siciliane n. 30 e n. 31 del 25 novembre 1966 che stabiliscono la possibilita' di controlli, peraltro non meglio specificati, dell'amministrazione regionale sulla gestione dei contributi finanziari dalla stessa erogati in favore delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani esistenti in Sicilia limitatamente all'ambito delle loro prestazioni assistenziali facoltative non rappresentano una base efficiente per fondarvi un potere della Regione di impartire a tali Casse - come pure alle analoghe Casse mutue provinciali per gli esercenti attivita' commerciali e per gli artigiani - direttive, ne' tanto meno di scioglierle e di nominare ad esse un commissario, poiche' quest'ultima costituisce una funzione che, spettando per l'innanzi alle correlative Federazioni nazionali, non e' compresa fra quelle trasferite ne' rientra comunque tra quelle di vigilanza e di controllo.
Le leggi regionali siciliane n. 30 e n. 31 del 25 novembre 1966 che stabiliscono la possibilita' di controlli, peraltro non meglio specificati, dell'amministrazione regionale sulla gestione dei contributi finanziari dalla stessa erogati in favore delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani esistenti in Sicilia limitatamente all'ambito delle loro prestazioni assistenziali facoltative non rappresentano una base efficiente per fondarvi un potere della Regione di impartire a tali Casse - come pure alle analoghe Casse mutue provinciali per gli esercenti attivita' commerciali e per gli artigiani - direttive, ne' tanto meno di scioglierle e di nominare ad esse un commissario, poiche' quest'ultima costituisce una funzione che, spettando per l'innanzi alle correlative Federazioni nazionali, non e' compresa fra quelle trasferite ne' rientra comunque tra quelle di vigilanza e di controllo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 25/06/1952
n. 1138
art. 0