Imposte e tasse - Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria con riguardo ai soli rapporti con l'amministrazione finanziaria - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri creditori sociali ed eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento - dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, il quale prevede che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. La scelta del Governo si pone in linea di continuità e complementarità rispetto agli obiettivi di razionalizzazione dell'azione amministrativa in materia di attuazione e accertamento dei tributi perseguiti dalla delega, consentendo all'amministrazione finanziaria di compiere le ordinarie attività di accertamento nonostante l'estinzione della società, agevolando la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive del contribuente. Né la norma censurata determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria. (Precedente specifico citato: sentenza n. 90 del 2018).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di queste ultime, che si giustificano con la garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, cui è volto il credito tributario. (Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2011 e n. 291 del 1997).