Sentenza 221/1972 (ECLI:IT:COST:1972:221)
Massima numero 6530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL PRETORE DOPO CHE LA PARTE CONVENUTA HA PROPOSTO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 1 (SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI).
SENT. 221/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DAL PRETORE DOPO CHE LA PARTE CONVENUTA HA PROPOSTO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 1 (SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI).
Testo
E' inammissibile, perche' sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione. Infatti sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale proposta dal giudice di merito circa la propria giurisdizione e' priva di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtu' del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.
E' inammissibile, perche' sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione. Infatti sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, la questione di legittimita' costituzionale proposta dal giudice di merito circa la propria giurisdizione e' priva di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtu' del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte