Sentenza 221/1972 (ECLI:IT:COST:1972:221)
Massima numero 6531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO A QUO - EVENTUALI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA' DA PARTE DEL GIUDICE A QUO SOLO IN LIMINE LITIS - INTERVENUTO RICORSO - TRASFERIMENTO DEL POTERE DI PROPOSIZIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 221/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO A QUO - EVENTUALI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA' DA PARTE DEL GIUDICE A QUO SOLO IN LIMINE LITIS - INTERVENUTO RICORSO - TRASFERIMENTO DEL POTERE DI PROPOSIZIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Una volta sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione di legittimita' costituzionale avrebbe giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.
Una volta sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione di legittimita' costituzionale avrebbe giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23