Sentenza 221/1972 (ECLI:IT:COST:1972:221)
Massima numero 6531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6530  6532


Titolo
SENT. 221/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO A QUO - EVENTUALI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA' DA PARTE DEL GIUDICE A QUO SOLO IN LIMINE LITIS - INTERVENUTO RICORSO - TRASFERIMENTO DEL POTERE DI PROPOSIZIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Una volta sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione di legittimita' costituzionale avrebbe giustificato la sua proposizione in limine litis, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23