Sentenza 221/1972 (ECLI:IT:COST:1972:221)
Massima numero 6532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  18/12/1972;  Decisione del  18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6530  6531


Titolo
SENT. 221/72 C. PROCESSO CIVILE - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - PRECLUSIONE ANCHE DELLA COMPETENZA A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Risulta dagli artt. 41 e 367 del cod. proc. civ. che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l'immediata sua sospensione. E' certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non e' dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sulla eccezione di incostituzionalita' relativa a tale questione costituisce in questa situazione processuale atto d'esercizio di quella competenza, che e' invece precluso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte