Ordinanza 223/1972 (ECLI:IT:COST:1972:223)
Massima numero 6534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 223/72. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2 - REITERAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO NEL LUOGO DI RESIDENZA OVE PERSISTA NEL SOGGETTO LO STATO DI PERICOLOSITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, SECONDO COMMA, E 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 223/72. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2 - REITERAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO NEL LUOGO DI RESIDENZA OVE PERSISTA NEL SOGGETTO LO STATO DI PERICOLOSITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, SECONDO COMMA, E 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione, nell'aspetto in cui consente all'autorita' di P.S., di reiterare il provvedimento di rimpatrio nel luogo di residenza nei confronti di una stessa persona. Rientra nello sviluppo logico del potere attribuito all'autorita' di P.S. dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 - articolo di cui questa Corte, con precedenti interventi, ha riconosciuto la legittimita' costituzionale - reiterare il provvedimento del rimpatrio ove persista nel soggetto lo stato di pericolosita' per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralita'.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione, nell'aspetto in cui consente all'autorita' di P.S., di reiterare il provvedimento di rimpatrio nel luogo di residenza nei confronti di una stessa persona. Rientra nello sviluppo logico del potere attribuito all'autorita' di P.S. dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 - articolo di cui questa Corte, con precedenti interventi, ha riconosciuto la legittimita' costituzionale - reiterare il provvedimento del rimpatrio ove persista nel soggetto lo stato di pericolosita' per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte