Ordinanza 224/1972 (ECLI:IT:COST:1972:224)
Massima numero 6535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
18/12/1972; Decisione del
18/12/1972
Deposito del 30/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 224/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMMERCIO - ORARI DEI NEGOZI ED ESERCIZI DI VENDITA - LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 973 - SUCCESSIVA SUA ABROGAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 558, CHE TRASFERISCE ALLE REGIONI LA REGOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA - OMESSA CONSIDERAZIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 224/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMMERCIO - ORARI DEI NEGOZI ED ESERCIZI DI VENDITA - LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 973 - SUCCESSIVA SUA ABROGAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 558, CHE TRASFERISCE ALLE REGIONI LA REGOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA - OMESSA CONSIDERAZIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La Corte nel caso di omessa considerazione da parte del giudice "a quo" di una norma legislativa influente ai fini della decisione del giudizio principale, rinvia gli atti al giudice stesso ai fini dell'accertamento della rilevanza sotto tale profilo. (Specie in cui il Pretore aveva condannato con decreto l'imputato per trasgressione all'orario di chiusura dei negozi, stabilito con decreto prefettizio sulla base della legge 16 giugno 1932, n. 973, ed in sede di giudizio sull'opposizione al decreto di condanna aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale della detta legge senza tenere conto che, al momento della contestazione della contravvenzione, era vigente la legge 28 luglio 1971, n. 558, la quale aveva trasferito in sede regionale la regolamentazione degli orari predetti).
La Corte nel caso di omessa considerazione da parte del giudice "a quo" di una norma legislativa influente ai fini della decisione del giudizio principale, rinvia gli atti al giudice stesso ai fini dell'accertamento della rilevanza sotto tale profilo. (Specie in cui il Pretore aveva condannato con decreto l'imputato per trasgressione all'orario di chiusura dei negozi, stabilito con decreto prefettizio sulla base della legge 16 giugno 1932, n. 973, ed in sede di giudizio sull'opposizione al decreto di condanna aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale della detta legge senza tenere conto che, al momento della contestazione della contravvenzione, era vigente la legge 28 luglio 1971, n. 558, la quale aveva trasferito in sede regionale la regolamentazione degli orari predetti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte