Sentenza 1/1973 (ECLI:IT:COST:1973:1)
Massima numero 6536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
25/01/1973; Decisione del
25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1/73. REATI E PENE - REATI COMMESSI DAL CITTADINO ALL'ESTERO - RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO A RICHIESTA DISCREZIONALE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - COD. PEN., ART. 11, CAPOVERSO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 1/73. REATI E PENE - REATI COMMESSI DAL CITTADINO ALL'ESTERO - RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO A RICHIESTA DISCREZIONALE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - COD. PEN., ART. 11, CAPOVERSO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 cpv. cod. pen., laddove dispone che, per i reati commessi all'estero ed ivi gia' giudicati, il rinnovamento del giudizio abbia luogo in seguito a richiesta del Ministro della giustizia, ove tale richiesta sia gia' intervenuta nel giudizio a quo. Infatti, l'art. 3 cpv. cod. pen. dispone che la legge penale italiana obbliga, nei casi in essa previsti, anche coloro che si trovano all'estero, sicche' la eventuale illegittimita' dell'art. 11 cpv. cod. pen. determinerebbe la obbligatoria rinnovazione del giudizio in Italia indipendentemente dalla richiesta del Ministro della giustizia, rinnovazione gia' in atto nel giudizio a quo. La medesima questione sarebbe, viceversa, rilevante se proposta dal giudice istruttore cui il pubblico ministero abbia chiesto, in seguito a rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del ministro.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 cpv. cod. pen., laddove dispone che, per i reati commessi all'estero ed ivi gia' giudicati, il rinnovamento del giudizio abbia luogo in seguito a richiesta del Ministro della giustizia, ove tale richiesta sia gia' intervenuta nel giudizio a quo. Infatti, l'art. 3 cpv. cod. pen. dispone che la legge penale italiana obbliga, nei casi in essa previsti, anche coloro che si trovano all'estero, sicche' la eventuale illegittimita' dell'art. 11 cpv. cod. pen. determinerebbe la obbligatoria rinnovazione del giudizio in Italia indipendentemente dalla richiesta del Ministro della giustizia, rinnovazione gia' in atto nel giudizio a quo. La medesima questione sarebbe, viceversa, rilevante se proposta dal giudice istruttore cui il pubblico ministero abbia chiesto, in seguito a rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del ministro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23