Sentenza 2/1973 (ECLI:IT:COST:1973:2)
Massima numero 6537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/01/1973; Decisione del
25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/73 A. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - FONDAMENTO - EFFETTI - TESTIMONIANZA - DIVERSITA' NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE.
SENT. 2/73 A. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - FONDAMENTO - EFFETTI - TESTIMONIANZA - DIVERSITA' NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE.
Testo
La subordinazione della disciplina dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati e' riconosciuta, nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti civili, in ispecie quando lo stesso fatto risulti configurabile, nel contempo, come illecito penale ed illecito civile e si prospetti, quindi, l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati.
La subordinazione della disciplina dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati e' riconosciuta, nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti civili, in ispecie quando lo stesso fatto risulti configurabile, nel contempo, come illecito penale ed illecito civile e si prospetti, quindi, l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte