Sentenza 2/1973 (ECLI:IT:COST:1973:2)
Massima numero 6537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/01/1973;  Decisione del  25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6538  6539  6540


Titolo
SENT. 2/73 A. GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE - PREMINENZA DELLA PRIMA SULLA SECONDA - FONDAMENTO - EFFETTI - TESTIMONIANZA - DIVERSITA' NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCESSO CIVILE.

Testo
La subordinazione della disciplina dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati e' riconosciuta, nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti civili, in ispecie quando lo stesso fatto risulti configurabile, nel contempo, come illecito penale ed illecito civile e si prospetti, quindi, l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte