Sentenza 2/1973 (ECLI:IT:COST:1973:2)
Massima numero 6538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/01/1973;  Decisione del  25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6537  6539  6540


Titolo
SENT. 2/73 B. PROCESSO PENALE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DELL'OFFESO - VALUTAZIONE DELL'ORGANO GIUDIZIARIO - SUSSISTENZA.

Testo
A parte la eventuale responsabilita' specifica dell'offeso querelante per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), lo svolgimento del procedimento penale, nei casi di reati perseguibili a querela dell'offeso, non rimane sottratto alle valutazioni degli organi giudiziari, per il solo fatto che la procedibilita' del giudizio penale sia rimessa alla discrezione dell'offeso stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte