Sentenza 2/1973 (ECLI:IT:COST:1973:2)
Massima numero 6538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/01/1973; Decisione del
25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/73 B. PROCESSO PENALE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DELL'OFFESO - VALUTAZIONE DELL'ORGANO GIUDIZIARIO - SUSSISTENZA.
SENT. 2/73 B. PROCESSO PENALE - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DELL'OFFESO - VALUTAZIONE DELL'ORGANO GIUDIZIARIO - SUSSISTENZA.
Testo
A parte la eventuale responsabilita' specifica dell'offeso querelante per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), lo svolgimento del procedimento penale, nei casi di reati perseguibili a querela dell'offeso, non rimane sottratto alle valutazioni degli organi giudiziari, per il solo fatto che la procedibilita' del giudizio penale sia rimessa alla discrezione dell'offeso stesso.
A parte la eventuale responsabilita' specifica dell'offeso querelante per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), lo svolgimento del procedimento penale, nei casi di reati perseguibili a querela dell'offeso, non rimane sottratto alle valutazioni degli organi giudiziari, per il solo fatto che la procedibilita' del giudizio penale sia rimessa alla discrezione dell'offeso stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte