Sentenza 2/1973 (ECLI:IT:COST:1973:2)
Massima numero 6539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/01/1973; Decisione del
25/01/1973
Deposito del 01/02/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/73 C. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ESAME TESTIMONIALE - DIVERSITA' DI FUNZIONE RISPETTO ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE.
SENT. 2/73 C. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ESAME TESTIMONIALE - DIVERSITA' DI FUNZIONE RISPETTO ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE.
Testo
Dal fatto che la legge processuale penale riconosce un ruolo essenziale al soggetto offeso dal reato, anche se costituitosi parte civile, ai fini della prova nel processo penale, risultando sovente egli il principale e talora l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti in giudizio, non deriva disparita' di trattamento fra l'imputato, a vantaggio del quale deve essere assicurata la difesa anche in sede di interrogatorio, e la parte civile, soggetta invece all'obbligo del giuramento e alla possibile incriminazione per falsa testimonianza. E cio' in considerazione sia della diversita' delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, sia dei temperamenti che apporta al riguardo l'integrale applicazione, nel giudizio penale, del principio del libero convincimento del giudice. Donde consegue la potesta' di valutazione critica della attendibilita' delle prove, in riferimento tanto all'interesse che possa aver mosso la parte civile a fare dichiarazioni volte al trionfo dell'accusa, quanto, per converso, alla credibilita' che possono meritare anche le difese dell'imputato.
Dal fatto che la legge processuale penale riconosce un ruolo essenziale al soggetto offeso dal reato, anche se costituitosi parte civile, ai fini della prova nel processo penale, risultando sovente egli il principale e talora l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti in giudizio, non deriva disparita' di trattamento fra l'imputato, a vantaggio del quale deve essere assicurata la difesa anche in sede di interrogatorio, e la parte civile, soggetta invece all'obbligo del giuramento e alla possibile incriminazione per falsa testimonianza. E cio' in considerazione sia della diversita' delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, sia dei temperamenti che apporta al riguardo l'integrale applicazione, nel giudizio penale, del principio del libero convincimento del giudice. Donde consegue la potesta' di valutazione critica della attendibilita' delle prove, in riferimento tanto all'interesse che possa aver mosso la parte civile a fare dichiarazioni volte al trionfo dell'accusa, quanto, per converso, alla credibilita' che possono meritare anche le difese dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte